DIRITTO

 

 

Ho scelto un articolo della Costituzione Italiana, per il suo contenuto importante e vista la contrapposizione che pone con l’ideologia di Edmondo De Amicis, scrittore caratterizzato da un forte spirito interventista. De Amicis è vissuto in un ambito storico precedente, il periodo delle tre guerre d’indipendenza, quindi è interessante vedere anche l’evoluzione di idee che c’è stato nell’arco di tempo trascorso fino agli anni del dopoguerra.

 

Art. 11. L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alle  libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle contro­versie internazionali; consente, in condizioni di parità  con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favori­sce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

 

«Voi giuristi-  scrisse don Milani in una celebre lettera indirizzata ai giudici del Tribunale di Roma -  dite che le leggi si riferiscono solo al futuro, ma noi, gente della strada, diciamo che la parola ripudia è molto più ricca di significato, abbraccia il passato e il futuro»

Effettivamente l’espressione usata non lascia dubbi:

essa non si limita a sancire la rinuncia (che potrebbe essere riferita a un diritto) ma esprime rifiuto, ed implica anche una volontà di rinnegare un passato disseminato di guerre, violenze, sopraffazioni.

Quando l’Assemblea costituente approvò l’art. 11 l’Italia era appena uscita dalla seconda guerra mondiale e la prima bom­ba atomica era già stata sperimentata il 6 agosto 1945 sulla città di Hiroshima provocando oltre 90.000 morti in pochi minuti.

L’enorme potenziale bellico che si è successivamente accumu­lato, l’equilibrio del terrore, la diffusione delle armi nucleari, capaci di distruggere la vita dell’intero pianeta, di produrre un disastro ecologico irreparabile e di pregiudicare la possibilità di sopravvivenza della specie umana stimola a riflettere e a consi­derare la guerra con mentalità del tutto nuova.

Va fatta inoltre la considerazione del fatto che con l’approvazione di questo articolo la Costituente stava mettendo le basi per la ricerca di un equilibrio che non si limitasse ad eliminare i conflitti, ma ricercasse gli strumenti per un governo sopranazionale dei popoli. Qualche anno dopo, infatti, si vedrà l’inizio di tale percorso con l’istituzione della Comunità Europea. 

La necessità di un nuovo ordine sopranazionale si ripresenta anche dopo la caduta del Muro di Berlino, prima della quale vi era un equilibrio mondiale basato sulla divisione tra il mondo capitalista a ovest e il mondo comunista dell’URSS a est, in seguito della rottura di questa “frontiera” si sentì la necessità di un equilibrio e pace nuovi, addirittura a livello mondiale.

Benché la stessa Costituzione contempli in un successivo arti­colo la possibilità di deliberare «lo stato di guerra» (art. 78) l’affermazione contenuta nell’art. 11 conserva tutto il suo valore di principio fondamentale sotto il profilo etico e giuridico.

Tra le Costituzioni straniere un principio analogo si riscontra in quella giapponese del 3 novembre 1946, dove si afferma all’art. 9 che il popolo giapponese, aspirando sinceramente a una pace internazionale fondata sulla giustizia e sull’ordine, «rinunzia per sempre alla guerra quale diritto sovrano della Nazione ed alla minaccia o all’uso della forza per risolvere le controversie internazionali. Per conseguire tale obiettivo non saranno man­tenute forze di terra, del mare, dell’aria e nemmeno altri mezzi bellici. Il diritto di belligeranza dello Stato non sarà riconosciu­to». In realtà il principio così solennemente affermato dalla Costituzione giapponese ha subito delle attenuazioni negli ulti­mi anni. Recentemente, infatti, è stata autorizzata l’organizza­zione di forze armate di autodifesa e una legge nipponica del 1992 autorizza l’impiego di reparti armati anche all’estero su indicazione deLl’O.N.U.

Tuttavia resta pur sempre valido il valore morale e pedagogico del principio su esposto.

Sotto il profilo etico, infatti, la norma in esame concorre ad alimentare la cultura della pace intesa come conquista dello spirito più che delle armi.

Certi mutamenti avvengono in modo quasi impercettibile ma, nonostante le guerre combattute nel mondo, anche recente­mente, l’idea della pace tende ad allargarsi nella coscienza dei popoli ed essere considerata un bene indivisibile dell’umanità, anche se c’è l’eccezione fatta dai popoli del Medio Oriente. I progressi imprevedibili della scienza moderna e la capacità distruttiva delle armi nucleari ripropongono come mai prima d’ora la riflessione sul tema della guerra e degli strumenti che può offrire il diritto di fronte alla forza.

 Oggi tali strumenti sono limitati, ma ciò non significa che il mondo sia immutabile e che debbano prevalere soltanto i rap­porti di forza.

 Come esempi di tentativi dell’uomo di realizzare un sistema di collaborazione tra i popoli e di conseguimento della pace posiamo indicare alcuni punti.

 Vi fu istituituzione di un tribunale internazionale a Norimberga che condannò i principali responsabili del regime nazista per crimini contro l’umanità. L’O.N.U. ha creato un Tribunale internazionale allo scopo di perseguire le persone responsabili di gravi violazioni del diritto umanitario, ad esempio sul territorio dell’ex Jugoslavia.

 La norma in esame è completata dalla proclamazione dell’im­pegno, a condizione di uguaglianza con gli altri Stati, di con­sentire anche limitazioni alla propria sovranità, purché finaliz­zate a garantire la pace e la cooperazione tra i popoli. Altro esempio di attuazione ditale indirizzo è il Trattato istitutivo della C.E.E.  con la volontà di assicurare, mediante un azione comune «il progresso economico e sociale dei loro paesi eliminando le barriere che dividono l’Europa», nel preci­so intento di «rafforzare le difese della pace e della libertà facendo appello agli altri popoli d’Europa animati dallo stesso ideale». Furono istituiti altri organismi aventi finalità di cooperazione pacifica, come L’ONU, la FAO E L’UNICEF.

Col trattato di Maastricht per l’Europa è stata raggiunta un’ulteriore integrazione non soltanto economica, dei Paesi aderenti alla Comunità che assume la denominazione di Unione euro­pea.

La ratifica dei trattati comporta per gli Stati membri una limi­tazione di poteri in ordine all’esercizio delle funzioni legislati­ve, esecutive e  talvolta giudiziarie.

Concludendo, tutti questi organismi, con fini di pacifica convivenza e ordine sociale hanno interessato popoli e nazioni che nonostante si fossero fronteggiate in guerre negli anni scorsi, hanno culture abbastanza simili, religioni  e ideali concordanti, ma da questa situazione rimangono completamente estranei i popoli del medio oriente, i quali hanno religioni, ideali  e culture completamente diversi e continuano a fronteggiarsi in atti di guerriglie civili, attentati e atti terroristici. Quindi, forse, la situazione di una pace generale, estesa a tutto il mondo è un risultato ancora lontano, per il quale bisogna lavorare ancora molto.