DIRITTO
Ho scelto un articolo della Costituzione Italiana, per il suo contenuto importante e vista la contrapposizione che pone con l’ideologia di Edmondo De Amicis, scrittore caratterizzato da un forte spirito interventista. De Amicis è vissuto in un ambito storico precedente, il periodo delle tre guerre d’indipendenza, quindi è interessante vedere anche l’evoluzione di idee che c’è stato nell’arco di tempo trascorso fino agli anni del dopoguerra.
Art. 11. L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alle libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad
un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e
favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
«Voi
giuristi- scrisse don Milani in una
celebre lettera indirizzata ai giudici del Tribunale di Roma - dite che le leggi si riferiscono solo al
futuro, ma noi, gente della strada, diciamo che la parola ripudia è molto più
ricca di significato, abbraccia il passato e il futuro»
Effettivamente
l’espressione usata non lascia dubbi:
essa non si
limita a sancire la rinuncia (che potrebbe essere riferita a un diritto) ma
esprime rifiuto, ed implica anche una volontà di rinnegare un passato
disseminato di guerre, violenze, sopraffazioni.
Quando
l’Assemblea costituente approvò l’art. 11 l’Italia era appena uscita dalla
seconda guerra mondiale e la prima bomba atomica era già stata sperimentata il
6 agosto 1945 sulla città di Hiroshima provocando oltre 90.000 morti in pochi
minuti.
L’enorme
potenziale bellico che si è successivamente accumulato, l’equilibrio del
terrore, la diffusione delle armi nucleari, capaci di distruggere la vita
dell’intero pianeta, di produrre un disastro ecologico irreparabile e di
pregiudicare la possibilità di sopravvivenza della specie umana stimola a
riflettere e a considerare la guerra con mentalità del tutto nuova.
Va fatta
inoltre la considerazione del fatto che con l’approvazione di questo articolo
la Costituente stava mettendo le basi per la ricerca di un equilibrio che non
si limitasse ad eliminare i conflitti, ma ricercasse gli strumenti per un
governo sopranazionale dei popoli. Qualche anno dopo, infatti, si vedrà
l’inizio di tale percorso con l’istituzione della Comunità Europea.
La
necessità di un nuovo ordine sopranazionale si ripresenta anche dopo la caduta
del Muro di Berlino, prima della quale vi era un equilibrio mondiale basato
sulla divisione tra il mondo capitalista a ovest e il mondo comunista dell’URSS
a est, in seguito della rottura di questa “frontiera” si sentì la necessità di
un equilibrio e pace nuovi, addirittura a livello mondiale.
Benché la
stessa Costituzione contempli in un successivo articolo la possibilità di
deliberare «lo stato di guerra» (art. 78) l’affermazione contenuta nell’art. 11
conserva tutto il suo valore di principio fondamentale sotto il profilo etico e
giuridico.
Tra le
Costituzioni straniere un principio analogo si riscontra in quella giapponese
del 3 novembre 1946, dove si afferma all’art. 9 che il popolo giapponese,
aspirando sinceramente a una pace internazionale fondata sulla giustizia e sull’ordine,
«rinunzia per sempre alla guerra quale diritto sovrano della Nazione ed alla
minaccia o all’uso della forza per risolvere le controversie internazionali.
Per conseguire tale obiettivo non saranno mantenute forze di terra, del mare,
dell’aria e nemmeno altri mezzi bellici. Il diritto di belligeranza dello Stato
non sarà riconosciuto». In realtà il principio così solennemente affermato
dalla Costituzione giapponese ha subito delle attenuazioni negli ultimi anni.
Recentemente, infatti, è stata autorizzata l’organizzazione di forze armate di
autodifesa e una legge nipponica del 1992 autorizza l’impiego di reparti armati
anche all’estero su indicazione deLl’O.N.U.
Tuttavia
resta pur sempre valido il valore morale e pedagogico del principio su esposto.
Sotto il
profilo etico, infatti, la norma in esame concorre ad alimentare la cultura
della pace intesa come conquista dello spirito più che delle armi.
Certi
mutamenti avvengono in modo quasi impercettibile ma, nonostante le guerre
combattute nel mondo, anche recentemente, l’idea della pace tende ad
allargarsi nella coscienza dei popoli ed essere considerata un bene
indivisibile dell’umanità, anche se c’è l’eccezione fatta dai popoli del Medio
Oriente. I progressi imprevedibili della scienza moderna e la capacità
distruttiva delle armi nucleari ripropongono come mai prima d’ora la
riflessione sul tema della guerra e degli strumenti che può offrire il diritto
di fronte alla forza.
Oggi tali strumenti sono limitati, ma ciò non significa che il mondo sia immutabile e che debbano prevalere soltanto i rapporti di forza.
Come esempi di tentativi dell’uomo di
realizzare un sistema di collaborazione tra i popoli e di conseguimento della
pace posiamo indicare alcuni punti.
Vi fu istituituzione di un tribunale internazionale
a Norimberga che condannò i principali responsabili del regime nazista per
crimini contro l’umanità. L’O.N.U. ha creato un Tribunale internazionale allo
scopo di perseguire le persone responsabili di gravi violazioni del diritto
umanitario, ad esempio sul territorio dell’ex Jugoslavia.
La norma in esame è completata dalla
proclamazione dell’impegno, a condizione di uguaglianza con gli altri Stati,
di consentire anche limitazioni alla propria sovranità, purché finalizzate a
garantire la pace e la cooperazione tra i
popoli. Altro esempio di attuazione ditale indirizzo è il Trattato
istitutivo della C.E.E. con la volontà
di assicurare, mediante un azione comune «il progresso economico e sociale dei
loro paesi eliminando le barriere che dividono l’Europa», nel preciso intento
di «rafforzare le difese della pace e della libertà facendo appello agli altri
popoli d’Europa animati dallo stesso ideale». Furono istituiti altri organismi
aventi finalità di cooperazione pacifica, come L’ONU, la FAO E L’UNICEF.
Col
trattato di Maastricht per l’Europa è stata raggiunta un’ulteriore integrazione
non soltanto economica, dei Paesi aderenti alla Comunità che assume la
denominazione di Unione europea.
La ratifica
dei trattati comporta per gli Stati membri una limitazione di poteri in ordine
all’esercizio delle funzioni legislative, esecutive e talvolta giudiziarie.
Concludendo,
tutti questi organismi, con fini di pacifica convivenza e ordine sociale hanno
interessato popoli e nazioni che nonostante si fossero fronteggiate in guerre
negli anni scorsi, hanno culture abbastanza simili, religioni e ideali concordanti, ma da questa
situazione rimangono completamente estranei i popoli del medio oriente, i quali
hanno religioni, ideali e culture
completamente diversi e continuano a fronteggiarsi in atti di guerriglie
civili, attentati e atti terroristici. Quindi, forse, la situazione di una pace
generale, estesa a tutto il mondo è un risultato ancora lontano, per il quale
bisogna lavorare ancora molto.